CONGREGAZIONE del SUFFRAGIO



Il 21 aprile del 1907 fu costituita la Congregazione del Suffragio, aperta anche ai non terziari, che offriva il modo di assicurarsi dei suffragi dopo la propria morte e di procurarne anche a persone care defunte. Uno specifico Regolamento della Pia Opera del Suffragio di Montughi, da eseguirsi dai Componenti il Discretorio pro tempore della Congregazione del Terz’Ordine di Montughi, protettrice in perpetuo della predetta Opera, fu compilato il 18 novembre 1908.



Il Discretorio eleggeva due Segretari per i fratelli e una Segretaria per le sorelle e il Camerlingo. Dovevano essere previsti due registri, uno per i Fratelli e uno per le Sorelle, nei quali registrare i nominativi di chi pagava la quota annuale, e la specificazione delle diverse quote uniche pagate in funzione della tipologia di suffragio richiesta. Un ulteriore registro doveva contenere i nominativi dei terziari già defunti, per i suffragi perpetui generali. Il libro delle entrate e delle uscite doveva essere del tutto distinto da quello del Terz’Ordine. Il Camerlingo depositava in apposito libretto presso la Cassa di Risparmio i denari raccolti dai Congregati, così come dava contributi differenziati al P. Guardiano del Convento per le diverse tipologie di suffragio: attraverso questi contributi si provvedeva anche mettere ceri attorno al tumolo, e cere, candele e torcetti in occasione del solenne anniversario delle due Congregazioni, celebrati con 12 Messe, per le quali la cifra prevista era di 27 Lire. Il Regolamento era firmato dal P. Provinciale, dal P. Guardiano, dal P. Direttore e dal Ministro Cipollaro.




Il Regolamento ebbe successive variazioni stabilite dal Consiglio della Congregazione.





Il suffragio dei defunti nelle Regole del T.O.F./O.F.S



MEMORIALE PROPOSITI 12 PP Onorio III

23. E se l’infermo sarà passato da questa vita, si comunichi ai fratelli e alle sorelle presenti in quella città o luogo, perché partecipino alle sue esequie; e non partano finché non sia celebrata la messa e il corpo non sia posto a sepoltura. E quindi ognuno, entro gli Otto giorni dalla sua morte, dica per l’anima del defunto: il sacerdote una messa, chi conosce il salterio cinquanta salmi, e gli altri dicano cinquanta Pater noster con il Requiem aeternam alla fine di ciascuno.  

24. Oltre a ciò, nel corso dell’anno, per la salvezza dei fratelli e delle sorelle sia vivi che defunti, dica: il sacerdote tre messe, chi conosce il salterio lo dica tutto, gli altri dicano cento Pater noster con il 3 Requiem aeternam alla fine di ciascuno. In caso di omissione, raddoppino.


MISERICORS DEI FILIUS 1883 PP:Leone XIII

Art. XIV. Ai funerali dei confratelli defunti i Terziari del luogo e i forestieri che vi si trovano, si radunino e recitino insieme una terza parte del S. Rosario a suffragio del trapassato. I Sacerdoti nel divin sacrificio, i laici accostandosi, se possono, alla santa Comunione, preghino pii e volonterosi al defunto confratello l’eterna pace.


SERAPHICUS PATRIARCHA 1978 PP. Paolo VI 1978

Art. 24. …..Una tale comunione prosegue con i fratelli defunti con l'offerta di suffragi per le loro anime


COSTITUZIONI O.F.S.:

art. 53: 4. La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti, e prosegue la comunione con loro nella preghiera e nell’Eucaristia.